IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I.  -  La  presente  controversia e' stata introdotta con citazione
 notificata il 5 ottobre  1995.  Dopo  l'esperimento  dell'udienza  di
 prima  comparizione, nella quale la parte convenuta veniva dichiarata
 contumace, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 2 aprile  1996  nessuno
 compariva  ed  il giudicante si riservava, occorrendo stabilire se al
 processo fosse applicabile la norma dell'art. 309  c.p.c.  nel  testo
 risultante  dal  rinvio  all'art.  181, primo comma, c.p.c. nel testo
 inopinatamente novellato (o  meglio,  come  si  vedra',  rinovellato)
 dall'art.  4,  comma  1-bis,  del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come
 modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art.    1
 (ed  unico)  della  legge  di  conversione di detto decreto, cioe' la
 legge 20 dicembre 1995, n. 534.
   Tale  nuovo  testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha
 fatto altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato  dalla
 sfortunata  legge 26 novembre 1990, n. 353/1990, e' entrato in vigore
 a far tempo dal 21 dicembre 1995,  giusta  la  disposizione  generale
 dell'art. 15, della legge 23  agosto 1988, n. 400.
   Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit
 actum,  la  nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile
 alla presente controversia, di  modo  che,  di  fronte  alla  mancata
 comparizione  dell'unica  parte  costituita si dovrebbe, in forza del
 primo  comma  dell'art.  181,  fissare  altra  udienza,  cui  appunto
 rinviare la causa.