IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 5 ottobre 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, nella quale la parte convenuta veniva dichiarata contumace, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 2 aprile 1996 nessuno compariva ed il giudicante si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995, n. 534. Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353/1990, e' entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit actum, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.